Clausola di Forza Maggiore: quali sono le diverse accezioni caratterizzanti l’istituto della forza maggiore nei Paesi extra-UE di maggiore interesse e quali le raccomandazioni “pratiche” finalizzate a tutelare gli operatori economici?

Come purtroppo di palese evidenza, la recente diffusione del Coronavirus ha avuto ed avrà, per un prolungato lasso di tempo, un fortissimo impatto sull’economia, sugli scambi e sui rapporti contrattuali internazionali, interessando, in particolar modo, il funzionamento sia della c.d. supply chain che della catena distributiva. La casistica degli effetti sui rapporti contrattuali, con particolare riferimento all’inadempimento è eterogenea, ma tuttavia, il tratto comune è rappresentato dai ritardi ed addirittura dalla impossibilità, per le imprese italiane, di adempiere alle proprie prestazioni (siano esse forniture di merci o prestazione di servizi), con un effetto a cascata che travolge i vari operatori economici, rendendo estremamente difficile l’inquadramento delle varie responsabilità. In situazioni di emergenza (sanitaria in primo luogo, ed economica in secondo luogo) come quella attuale, i diversi operatori commerciali che si ritrovano nella condizione di non potere adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, sono soliti appellarsi alla c.d. clausola di forza maggiore.

In questo senso, si rende pertanto utile -da un lato – evidenziare sommariamente quali siano le diverse accezioni caratterizzanti l’istituto della forza maggiore nei Paesi Extra-UE di maggiore interesse, dall’altro fornire una serie di raccomandazioni “pratiche” finalizzate a tutelare gli operatori economici.

 

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Articolo a cura dello Studio Legale de Capoa e Associati