Trattando il tema della Travel Security, uno degli aspetti più importanti da considerare è quello dell’assicurabilità dei rischi connessi all’invio di personale all’estero: in aggiunta ed al di là delle usuali polizze di cui può beneficiare il trasfertista (per quanto riguarda infortuni, malattie, interventi chirurgici, scippi, etc………) bisogna menzionare la c.d. “Assicurazione rischio legale” e la c.d. polizza “Kidnap and Ransom”.

Nel primo caso, la Entità Italiana può ben legittimamente stipulare delle polizze con compagnie specializzate in questo tipo di settore assicurativo, al fine di mitigare il rischio di sostenere ingenti spese legali a fronte di eventi che possono coinvolgere il trasfertista all’estero (ad esempio, per aver violato norme di condotta, norme religiose, e così via). Ma la polizza “rischio legale” può anche coprire le spese legali da sostenersi in caso di sequestro o rapimento del trasfertista, in quanto questo tipo di polizza  non va certamente in contrasto con la L. 82/1991.

Affrontando ora il tema della possibilità che una Entità Italiana stipuli una polizza assicurativa specificatamente per fronteggiare il rischio di un rapimento/sequestro (ipotesi che non solo sono frequenti, ma che in tanti scenari geografici sono di preoccupante attualità),  si premette che non esiste, a livello internazionale, una normativa organica circa il pagamento dei riscatti.

Infatti, ogni Stato disciplina la materia in modo differente, al punto che alcuni Ordinamenti prevedono addirittura l’esistenza di una ipotesi di reato nello stipulare  una siffatta polizza, in quanto  viene considerato un incentivo al crimine, mentre in altri Ordinamenti è ammessa, seppure con alcune limitazioni….

Continua a leggere il documento a cura del nostro Legal Counsel, l‘Avv. Antonio de Capoa, dello Studio Legale, lo Studio Legale de Capoa e Associati QUI